L’aggiornamento Istat nella locazione commerciale, nullità della richiesta automatica, la data da cui calcolare gli aggiornamenti, la prescrizione del diritto a richiedere gli arretrati e quando è ammesso l’adeguamento al 100%

https://dirittoimmobiliare.org/wp-content/uploads/2017/05/02_L’aggiornamento-Istat-nella-locazione-commerciale-nullità-della-richiesta-automatica-la-data-da-cui-calcolare-gli-aggiornamenti.jpg

La nullità della richiesta automatica

In merito alla possibilità di inserire una clausola nel contratto di locazione commerciale che prevede l’aggiornamento automatico (senza richiesta del locatore), nonostante tale clausola sia molto frequente, la Cassazione si è espressa più volte in senso contrario, per tutte si legga Cass 3014/2012 che ha statuito che “la clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale (a seguito della modifica dell’art. 32 legge 392 del 1978 operata dall’art. 1 comma nono “sexies” della legge 118 del 1985) senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone, perché il citato art. 32 (non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore), introduce, all’esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che gli aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento (e non anche, genericamente, al momento stesso della stipula del contratto), la certezza dell’entità dell’obbligazione del conduttore risultando tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica (e necessaria) richiesta, puntualmente riferita all’avvenuta variazione degli indici ISTAT.

Pertanto gli aumenti saranno dovuti soltanto dal momento della richiesta (restando esclusa ogni possibile richiesta di arretrati, come confermato da Cass 11675/2014 che afferma ”la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati”, richiesta che lo ricordiamo potrà anche essere informale cfr Cassazione 16068/2012 che afferma ”la richiesta di aggiornamento può essere formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia”, pertanto in caso di pagamento da parte del conduttore, questi non ne potrà chiedere la restituzione per non aver mai ricevuto formale richiesta, ma altrettanto il locatore non potrà pretendere gli arretrati se non potrà dimostrare di aver chiesto l’aggiornamento.

Da quando vanno calcolati gli aggiornamenti

Per quanto concerne la data da cui vanno calcolati gli aggiornamenti è quella da cui era dovuto per contratto l’aggiornamento come confermato da Cass 15034/2004 ”l’aggiornamento del canone, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta del locatore comunque formulata, va calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto dell’intera variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l’intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario ed il momento della richiesta, restando ininfluente, ai fini di tale calcolo, che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, giacchè tale omissione impedisce soltanto l’accoglimento della domanda relativa alla corresponsione degli aggiornamenti pregressi (cd arretrati).

Aggiornamento Istat al 100% quando?

Un cenno infine alla possibilità di prevedere l’aggiornamento Istat al 100% nel contratto, ipotesi questa vietata per gli immobili ad uso commerciale dal vecchio art. 32 l 392/78 (per il quale “Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT”), e adesso consentita dal nuovo art. 32 (come modificato dalla l 14/2009) solo per i contratti con durata superiore a quella minima stabilita per legge (quindi un contratto commerciale la cui durata minima è 6+6 per poter validamente contenere una clausola che preveda l’aumento istat al 100% dovrà avere una durata di almeno 7+7 o maggiore)

La prescrizione del diritto a richiedere gli arretrati

Per quanto riguarda la prescrizione degli arretrati eventualmente dovuti (quindi in campo commerciale solo quelli effettivamente richiesti e non corrisposti dopo la richiesta, mentre in campo abitativo essendo valida la clausola che preveda l’aggiornamento automatico (anche del 100% della variazione istat dopo l’abrogazione dell’art. 24 l.392/78 ad opera della l. 431/98) anche quelli mai richiesti prima), essa è quinquiennale (ex art. 2948 cc) per il conduttore mentre per il locatore (nel caso in cui abbia incassato canoni maggiorati, come ad esempio il 100% dell’adeguamento istat senza averne diritto) la regola della prescrizione quinquiennale è interrotta ai sensi dell’art.79 l. 392/78 fino a 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile locato (è una delle tante norme in tema di locazioni che tutela maggiormente il conduttore, da sempre considerato parte debole del rapporto e quindi non in grado di far valere, per tutta la sua durata, i suoi diritti che pertanto restano sospesi, al contrario di quelli del locatore che se non esercitati si prescrivono nel termine di 5 anni come da legge).

Se hai un immobile commerciale da liberare e vuoi sapere i tempi necessari a farlo leggi anche “Sfratto per morosità locale commerciale: non c’è termine di grazia“  o per avere qualche utilissimo suggerimento per accelerare di diversi mesi l’effettivo rilascio dell’immobile leggi “I tempi dello sfratto per morosità, gli errori più comuni che ritardano il rilascio e come accelerarlo“, per sapere dopo quanti canoni impagati puoi procedere allo sfratto e se è sanabile la morosità in questo tipo di locazioni leggi Contratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morosità e il Grave inadempimento  o chiamaci  se vuoi farlo nel più breve tempo possibile e nel preventivo gratuito ti indicheremo anche i tempi di massima, più bassi della media, che potrai impiegare grazie alla nostra esperienza nel settore.

Per approfondire la materia degli sfratti dei tempi e dei modi per ottenerli il più rapidamente, anche in caso di contratti non registrati e delle tutele per garantirsi il pagamento o delle principali cause di opposizione anche strumentale si cerchi su google la parola “sfratto” associata a “studioassociatoborselli” o a “dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare è consultabile cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Per vedere l’intervista dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli sugli affitti in nero alla trasmissione “Di Martedì” del 28.2.2017 condotta da Giovanni Floris su La7 si visiti la pagina “Intervista La7

Vale sempre la pena di ricordare a chi ci legge che ci sono strumenti molto migliori della locazione per un proprietario che voglia trarre profitto dal suo immobile, strumenti contrattuali, totalmente legali, più sicuri nell’ottenere il pagamento del canone, più rapidi nel liberare l’immobile nel caso (rarissimo) di morosità e con un enorme risparmio fiscale per il proprietario, chi fosse interessato può leggere questi articoli “Risparmiare le tasse sui tuoi immobili in affitto”   o “Cosa sono i Contratti Atipici o Innominati” , per approfondire la questione degli affitti in nero e degli errori più frequenti commessi dai proprietari che adottano questo sistema si legga “Affitto in nero gli errori più comuni e la tutela del Proprietario

Per approfondire in video la questione della fiscalità e delle tutele (veri e propri diritti la cui complessità rende non esercitabili da tutti) si veda l’intervista dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli al  portale giuridico Giustizia Cafè del titolo “proprietari e inquilini non è solo caos”

Sia che abbiate un problema che richieda una consulenza fiscale-contrattuale sia che abbiate un immobile da liberare attraverso uno sfratto, è   possibile chiedere un Preventivo Gratuito, inviando una E-Mail all’indirizzo studioassociatoborselli@gmail.com.  La mail avente ad oggetto “richiesta preventivo” è opportuno contenga, gli estremi del proprietario (specificare se persona fisica o società), quelli dell’immobile (rendita e categoria catastale), il tipo di destinazione che si adatta all’immobile (abitativa, studio o negozio), lo stato attuale dell’immobile (libero o locato) e una succinta descrizione della questione.

Sarete ricontattati e vi indicheremo, quantificandolo nel dettaglio, il possibile  risparmio fiscale, i tempi e costi del vostro sfratto o la risposta a qualunque altra questione avrete posto.

Per l’assistenza e la stipula di contratti siamo domiciliati anche a Milano, Roma e Brescia

Per gli sfratti, le occupazioni abusive, i pignoramenti immobiliari e tutto il contenzioso in materia immobiliare (non ci occupiamo di alcuna altra materia che esuli il diritto immobiliare) siamo domiciliati in tutti i capoluoghi di provincia operando in tal modo presso i Tribunali di tutto il territorio nazionale.

La sede principale dello Studio Legale è in Napoli alla Via Posillipo 56/85 Tel. +39 081 4206164 – Fax +39 081 0105891   Mobile +39 340 5009682

Milano – Via Francesco Reina, 28 Tel. +39 02 87198398 Fax +39 02 87163558

Roma – Via Dei Gracchi, 91, Via Peralba 5- Tel.  +39 0692927916

Brescia – Via Aldo Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  Tel. +39 030 7777136 

E-mail: studioassociatoborselli@gmail.com

info@studioassociatoborselli.it

posta certificata studioborselli@pec.it

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Studio Legale associato d'Ambrosio Borselli

Sei alla ricerca di uno Studio specializzato nel settore immobiliare cui affidarti?

Rivista tematica a carattere giuridico a cura di

https://dirittoimmobiliare.org/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

NAPOLI

Via Posillipo, 56/85
Tel. 081.4206164
Fax 081.0105891

MILANO

Via F. Reina, 28
Tel. 02.87198398
Fax 02.87163558

ROMA

Via dei Gracchi, 91
Via Catone, 3
Tel. 06.92927916

BRESCIA

Via Aldo Moro, 13
(Palazzo Mercurio)
Tel. 030.7777136