Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare

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L’art. 495 cpc disciplina l’istituto della conversione del pignoramento.

In tal modo, dunque, si avrà una continuazione della procedura esecutiva immobiliare, ma su un bene diverso, ovvero su una somma denaro (non è concessa, dunque, quando oggetto del pignoramento è già una somma di denaro, mentre è ammessa in caso di pignoramenti di crediti).

La conversione del pignoramento costituisce, dunque, uno strumento ulteriore per il debitore (oltre al pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc, alle soluzioni previste dalla procedura da composizione della crisi ex L. 3/2012, all’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc, ad una eventuale transazione a saldo e stralcio, ecc…) al fine di impedire la vendita o l’assegnazione del proprio bene pignorato. Essa, infatti, è considerabile una forma di tutela per lo stesso debitore ed è estremamente utile nei casi in cui valore del suo bene (passibile di una probabile svendita con la procedura esecutiva), sia di gran lunga superiore rispetto all’ammontare del debito complessivo.

Costituisce, inoltre, uno strumento il cui utilizzo è molto incoraggiato dallo stesso legislatore, in quanto ha una funzione “deflattiva” della procedura esecutiva (infatti il legislatore, all’art. 492, co. 3 cpc, ha previsto che nello stesso atto di pignoramento debba essere indicata la possibilità per il debitore che ai sensi dell’art. 495 cpc può chiedere che le cose o i crediti pignorati vengano sostituiti da una somma di denaro…). Scopo del legislatore, evidenziato anche dalle ultime riforme al processo esecutivo, è quello di consentire la definizione della procedura esecutiva senza incorrere nei costi eccessivi che essa richiede, ed una maggiore celerità della medesima (con la conversione del pignoramento si andrebbe ad evitare l’intera e lunga fase della vendita).

Vediamo nel dettaglio come si articola tale istituto.

La fase dell’introduzione dell’istanza

La richiesta di conversione va fatta dal debitore al giudice dell’esecuzione (al quale è stata affidata la procedura esecutiva afferente il suo immobile) mediante il deposito di una “istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc”, da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene sottoposto a pignoramento. Dell’istituto della conversione non ci si può avvalere subito nel momento in cui l’ufficiale giudiziario provvede alla notifica del pignoramento (come invece potrebbe avvenire per il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario ex art. 494 cpc) in quanto, in quel momento, la procedura esecutiva ancora non esiste, non essendo ancora iscritto a ruolo l‘atto di pignoramento. Può essere presentata personalmente dal debitore, anche oralmente in udienza. con annotazione a verbale della richiesta e prova del versamento dell’importo indicato dal secondo comma dell’art. 495 cpc (1/5 del complessivo credito vantato dai creditori, 1/6 dopo le ultime modifiche all’art. 495 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, al riguardo si legga “Le modifiche agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″)). Se depositata in Cancelleria dal debitore, sarà necessario che il Cancelliere si accerti dell’identità dell’istante, con annotazione in calce alla sottoscrizione.

Con la presentazione dell’istanza di conversione, in pratica, si chiede al GE di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale e degli interessi ed alle spese.

E’ molto importante, quindi, identificare correttamente tutti i crediti ed i creditori presenti nella procedura esecutiva. Infatti, sempre a pena di inammissibilità, deve essere contestualmente depositata in cancelleria una somma non inferiore ad 1/6  dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento (qualora siano già stati fatti dei versamenti, dei quali i creditori non abbiano tenuto conto in precetto o negli atti d’intervento, questi devono essere dedotti dalla somma complessiva, ma deve essere data comunque prova documentale). Su tale somma dunque va calcolato il valore del quinto, che costituisce l’importo minimo dell’acconto (il quale potrebbe essere anche superiore, a discrezione del debitore, ma mai al di sotto di tale soglia).

Tale acconto deve essere depositato dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. Oppure potrà essere lo stesso debitore a versare, previa autorizzazione del cancelliere, un assegno circolare non trasferibile all’ordine della procedura esecutiva, previamente girato dal cancelliere, su di un libretto di deposito fruttifero da intestarsi alla medesima procedura esecutiva, e vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione. In tal caso, l’istituto di credito dovrà essere espressamente autorizzato anche a comunicare l’Iban del predetto libretto, al fine di consentire al debitore di effettuare i successivi pagamenti. Tale libretto sarà custodito dal cancelliere in cassaforte.

L’istanza può essere presentata una sola volta dal debitore (nella medesima procedura esecutiva), a pena di inammissibilità. E’ opinione diffusa, però, che la stessa possa essere ripresentata solo nell’ipotesi in cui il mancato buon fine della precedente conversione non sia dovuto all’inadempimento del debitore al versamento del residuo con successiva decadenza dal beneficio.

Valutazione dell’ammissibilità dell’istanza ed il conseguente provvedimento del GE

Col deposito dell’istanza di conversione, il giudice dell’esecuzione – valutata l’ammissibilità dell’istanza – deve determinare, previa audizione delle parti, l’importo globale che il debitore deve versare. L’ammissibilità dell’istanza andrà verificata in base alla presenza o meno di alcuni presupposti imprescindibili: tempestività della stessa; il versamento della somma pari ad 1/6 del credito complessivo vantato dai creditori; presentazione dell’istanza per la prima volta.

Effettuato questo controllo preliminare, il giudice provvederà con ordinanza all’accoglimento totale o parziale, al rigetto od a dichiararne l’inammissibilità.

In caso di accoglimento il giudice, in un’apposita udienza di comparizione delle parti e, all’esito di questa, ordinerà la sostituzione dei beni pignorati con una determinata somma di denaro. Inoltre, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili il GE può disporre con lo stesso provvedimento, qualora ricorrano giustificati motivi (il riferimento non può che essere di carattere economico, con riferimento alle condizioni del debitore, all’interesse del creditore, alle garanzie di adempimento), che il debitore versi la somma stabilita, maggiorata dei relativi interessi, con un rateizzo della durata massima di 36 mesi per le procedure iniziate anteriormente al 13 febbraio 2019  e di 48 mesi per le procedure iniziane dopo la predetta data (sempre a seguito delle ultime modifiche all’art. 495 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18)

Una volta stabilita la soma complessiva da versare, nonché la durata del rateizzo, al debitore non resta che provvedere al regolare pagamento. Egli ha tutto l’interesse ad ottemperare correttamente a quanto stabilito dal GE nella propria ordinanza in quanto, qualora tralasci di versare l’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate determinate, le somme già versate formano parte dei beni pignorati. Conseguentemente il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. La non ottemperanza all’ordinanza del GE determina, dunque, la decadenza da tale beneficio della conversione.

Alla predetta udienza fissata per i provvedimenti di conversione, e con la medesima ordinanza, il giudice rinvia ad un’altra udienza per la verifica del buon esito dei versamenti da parte del debitore e per dichiarare eventualmente estinto il pignoramento ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori.

I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

Rimedi contro l’ordinanza del GE

Il giudice, come anticipato, con la presentazione da parte del debitore dell’stanza di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc potrebbe, oltre ad accoglierla, provvedere con un rigetto della stessa, a dichiararla inammissibile o ad accoglierla parzialmente (nel caso in cui disponga un rateizzo di durata inferiore).

Contro l’ordinanza del GE il debitore ha i seguenti rimedi:

  1. può chiedere al GE, con istanza motivata, la modifica o la revoca della propria ordinanza ex art. 487 cpc;
  2. può impugnare l’ordinanza con ricorso ex art. 617 cpc (l’accoglimento dell’opposizione comporta l’annullamento dell’ordinanza opposta con effetto ex tunc).

In conclusione, si può affermare che l’istituto della conversione del pignoramento previsto dall’art. 495 cpc costituisce un sub-procedimento della procedura esecutiva immobiliare e che il debitore potrà avvalersene solamente se è realmente intenzionato a saldare tutti i suoi debiti nei confronti del creditori presenti nella procedura esecutiva. Per il medesimo costituisce una forma di protezione dei suoi beni che, altrimenti, sarebbero sottoposti ad una vendita giudiziaria, con concreto rischio di svalutazione a beneficio di qualche speculatore.

Un’importante valutazione per il debitore sarà quella iniziale del se avvalersi o meno di tale istituto, e sarà frutto di un suo attento studio, magari coadiuvato da un professionista del settore. Tale sub-procedimento, infatti, nasconde tantissime insidie ed è stato nel corso degli anni oggetto di dibattiti di dottrina e giurisprudenza, data la sua importanza. Col presente articolo, consapevole della vastità dell’argomento, ci si è limitati a descrivere gli aspetti più importanti dello strumento della conversione ed il medesimo rappresenta sicuramente un buon approccio all’istituto, che comunque merita di essere approfondito.

Avv Vito Calcagno

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondimenti sul rapporto tra il pignoramento immobiliare  e l’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento e l’esdebitazione  si leggano “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articoloPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”e “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta” eOpposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Se si è ricevuto un  precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per conoscere il ruolo dell’esperto che compie la stima dell’immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa può dare si legga “Il Ruolo dell’Esperto (Consulente Tecnico d’Ufficio) Nell’Esecuzione Immobiliare
Per approfondimenti sulla dibattuta questione del diritto di abitazione della casa coniugale e della sua opponibilità all’esecuzione immobiliare si legga invece “Opponibilità nell’esecuzione immobiliare del provvedimento di attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale, escursus giurisprudenziale fino alla sentenza 7776 del 2016 della Corte di Cassazione
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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